COME CHIEDERE LE DETRAZIONI FISCALI?
I PASSI FONDAMENTALI PER NON SBAGLIARE RISCHIANDO DI PERDERE SOLDI
Da diversi anni oramai si ha la possibilità quando si acquista una casa di avere diritto alle detrazioni fiscali; ve ne sono di vario tipo dal valore di costruzione del box, alle ristrutturazioni, agli efficientamenti energetici, al bonus verde ecc.
Nell’etere del web smanettando sui motori di ricerca si trovano miliardi di articoli e contenuti relativi a questa tematica ma all’atto pratico come si fa ad ottenere queste detrazioni, che oltre ad essere un beneficio fiscale di fatto rappresentano la più importante voce dell’abbattimento del costo di un immobile?
Spesso ci è capitato che addirittura l’impiegato di banca non conoscesse le modalità per eseguire il bonifico oppure l’istituto stesso non avesse un iter da seguire per eseguire correttamente il pagamento.
In questo articolo troverai tutte le indicazioni necessarie per poter avere la certezza di aver eseguito ogni passo in maniera corretta.
Questa detrazione spetta quando gli interventi di ristrutturazione o nuove costruzioni hanno riguardato interi fabbricati e sono stati eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che vendono o assegnano l’immobile.
Per le spese di acquisto sostenute nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2018, la detrazione è pari al 50% e spetta su un importo massimo di spesa di 96.000 euro. Anche per 2019 la detrazione rimarrà nella misura ordinaria del 50%.
Le condizioni necessarie per usufruire dell’agevolazione sono le seguenti:
- l’unità immobiliare deve essere ceduta dall’impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare o dalla cooperativa che ha eseguito gli interventi
- l’immobile acquistato o assegnato deve far parte di un edificio sul quale sono stati eseguiti interventi di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia riguardanti l’intero edificio. L’agevolazione trova applicazione, pertanto, a condizione che gli interventi edilizi riguardino l’intero fabbricato (e non solo una parte di esso, anche se rilevante). Non spetta se sono stati eseguiti interventi di semplice manutenzione ordinaria o straordinaria
- il termine “immobile” deve essere inteso come singola unità immobiliare e l’agevolazione non è legata alla cessione o assegnazione delle altre unità immobiliari che costituiscono l’intero fabbricato, così che ciascun acquirente può beneficiare della detrazione con il proprio acquisto o assegnazione
Per usufruire della detrazione per l’acquisto del box auto, il proprietario deve essere in possesso della seguente documentazione:
- atto di acquisto, o preliminare di vendita registrato, dal quale risulti la pertinenzialità
- dichiarazione del costruttore, nella quale siano indicati i costi di costruzione
- bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati.
Con la circolare n. 43/E del 18 novembre 2016 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire istruzioni in merito alla detrazione dell’acquisto del box auto nei casi in cui il pagamento non sia stato disposto mediante bonifico. In tale situazione si può ugualmente usufruire della detrazione a condizione che:
- nell’atto notarile siano indicate le somme ricevute dall’impresa che ha ceduto il box pertinenziale
- il contribuente ottenga dal venditore, oltre alla certificazione sul costo di realizzo del box, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa.
Per i bonifici comunque vi deve essere inserito in causale gli estremi della fattura, i dati catastali dell’immobile e gli estremi normativi detrazione art.16 bis TUIR – acquisto di box pertinenziale.
Ora hai tutte le nozioni necessarie per conoscere questo tipo di detrazione molto comune e di come poter agire in maniera corretta.
Il nostro consiglio è quello, comunque, di consultare sempre un professionista di fiducia, oppure affidarsi al team di B studio immobiliare al fine di fare una prima valutazione e perché il nostro studio offre ai propri clienti la possibilità di interfacciarsi con i migliori professionisti di zona così da poter sempre garantire un acquisto sereno e una transazione eseguita in maniera cosciente sotto ogni punto di vista.
Mario
su ha detto
Buongiorno, a seguito di stipula di preliminare di compravendita di prima casa nel 2014 per un appartamento in costruzione, ho effettuato un pagamento di acconto con bonifico all’impresa per le detrazioni autorimessa pertinenziale 50%. Poco dopo l’impresa è fallita a metà lavori e non ho potuto iniziare ad usufruire delle detrazioni in quanto la documentazione non era completa (mancava la dichiarazione del valore di realizzazione e i dati catastali da inserire in dichiarazione). Ora la costruzione è stata terminata dai curatori fallimentari appaltando a nuovo costruttore e stanno per fornirmi la documentazione che mi permetterà di accedere alle detrazioni.
E’ consentito essere in possesso di fattura e bonifico del 2014 all’impresa fallita e dichiarazione del nuovo costruttore del 2020 e detrarre al 50% per 10 anni a partire dal 730 del 2021? grazie