Decreto casa apre ai giovani
Un aiuto concreto che aiuterà i giovani ad acquistare casa.
A chi è rivolto:
Ai giovani, e in particolare per i giovani fino a 36 anni
Contenuto del decreto:
Possibilità di comprare una casa senza le imposte di registro e l’imposta sostituiva sul mutuo in quanto sono state cancellate risparmiando così migliaia di euro. Possibilità di comprare casa con un credito d’imposta pari all’iva pagata al momento del rogito.
Applicabilità:
Per comprare, costruire o ristrutturare la prima casa.
Agevolazione sui finanziamenti:
Accedere in via prioritaria al Fondo di garanzia prima casa, per i giovani con ISEE fino ai 40.000 euro c’è anche la garanzia dello Stato sul mutuo richiesto per l’80% dell’importo richiesto così da garantire il 100% del finanziamento.
All’interno del decreto Sostegni bis sono due le opportunità messe a disposizione per favorire l’accesso dei giovani alla prima casa. Da una parte, nel 2021 e nel 2022 sono eliminate le tasse dovute in sede di acquisto, dall’altra il rafforzamento del Fondo di Garanzia Mutui Prima Casa e una garanzia statale che consentirebbe di non versare alcun anticipo. Nel dettaglio, per i giovani fino a 36 anni che acquistano la prima casa viene l’esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale. Per le vendite soggette ad IVA, viene invece riconosciuto un credito d’imposta di pari importo.
Mutuo prima casa: requisiti per ottenerlo
Il decreto Sostegni bis prevede che per le domande presentate a decorrere dall’entrata in vigore della disposizione fino al 30 giugno 2022, alle categorie aventi priorità per l’accesso al credito, in possesso di un ISEE non superiore a 30 mila euro, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo d’acquisto dell’immobile, è concessa la garanzia di Stato sull’80% dell’esposizione bancaria.
I soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede di richiesta della garanzia, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in ragione dell’intervento del Fondo. La dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa (di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147), è incrementata di 290 milioni di euro per l’anno 2021 e di 30 milioni per l’anno 2022.
Mutuo prima casa: esenzioni
Sui mutui sulla prima casa, quindi, i soggetti di età inferiore a 36 anni (nell’anno in cui l’atto è rogitato) sono esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.
Fanno eccezione le seguenti categorie di immobili:
- categoria catastale A1, abitazioni di tipo signorile;
- categoria catastale A8, abitazioni in ville;
- categoria catastale A9, castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.
L’esenzione per la tassazione è relativa agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione, in relazione ai requisiti di cui sopra.
Per gli atti relativi a cessioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, è attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato un credito d’imposta dell’ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto.
Il credito d’imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Il credito d’imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.
I finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti di cui sopra e sempre che la sussistenza degli stessi risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa nell’atto di finanziamento o allegata al medesimo sono esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista in ragione dello 0,25 % dall’articolo 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
In caso di insussistenza delle condizioni e dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni o di decadenza di quest’ultime, per il recupero delle imposte dovute e per la determinazione delle sanzioni e degli interessi si applicano le relative disposizioni previste dalla nota II bis all’articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con Decreto del Presidente della repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e dall’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
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