Se stai leggendo questo articolo probabilmente è perché hai fatto un’operazione immobiliare con successo o quantomeno te lo auguri. Di fatto se non conosci le regole della tassazione nella compravendita immobiliare rischi di buttare alle ortiche tutta la fatica fatta sino ad allora. Parliamo della plusvalenza su transazioni fatte per operazioni immobiliari speculative e non, quindi, se non hai esperienza in tal senso , segui con molta attenzione quanto sotto riportato, che tu sia un principiante o un operatore con già esperienza nel mercato immobiliare, devi stare attento e non delegare totalmente al commercialista le scelte da fare, molti non sanno come districarsi in questo genere di operazioni, la tua conoscenza personale potrebbe farti risparmiare una montagna di danaro.La maggior parte delle persone crede che le tasse conseguenti a una compravendita immobiliare, ricadano solo su chi acquista, tipo quelle relative all’imposta di registro, catastale e ipotecaria e nella realtà in molti casi le cose vanno così.
Qui analizziamo il caso nel quale il venditore produce un reddito tassabile a seguito di una vendita, la famosa plusvalenza. Le plusvalenze immobiliari, ai sensi dell’art. 67 del D.p.R. 917/1986, cd. “TUIR”, rappresentano uno dei possibili redditi diversi tassabili per le persone fisiche. Vengono considerate tali ogniqualvolta non siano riconducibili a redditi di capitale o non siano conseguiti nell’esercizio dell’attività d’impresa. Per generare una plusvalenza è sufficiente vendere un immobile ad un prezzo superiore a quello d’acquisto? Non proprio.
L’aumento di valore generato dall’operazione immobiliare fatta da persona fisica e non da società, rappresenta una plusvalenza tassabile.
I casi in cui si paga la plusvalenza:
- terreni agricoli acquistati da non più di cinque anni;
- fabbricati acquistati o costruiti da non più di cinque anni;
- terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria
- terreni lottizzati (intendendosi quelli per i quali il Comune abbia approvato il piano di lottizzazione e sia stata stipulata la relativa convenzione).
Mentre nelle prime due ipotesi, la plusvalenza è tassata solo in caso di alienazione infra-quinquennale, nelle ultime due è sempre tassata, anche in caso di alienazione dopo i cinque anni dal precedente acquisto.
Non si paga la plusvalenza nei seguenti casi:
- Fabbricati e terreni agricoli acquistati per successione (cfr. art. 67 lett. b);
- Fabbricati alienati entro i cinque anni ma che per la maggior parte del periodo intercorso tra acquisto e alienazione siano stati adibiti ad abitazione principale del titolare o dei suoi familiari (cfr. art. 67 lett. b);
- Assegnazione di beni tra coniugi in sede di separazione e divorzio stante l’esenzione da imposizione di cui all’art. 19 della legge n. 74/1989.
A queste ipotesi di esclusione ex legge, vanno ad aggiungersi altre ipotesi di esclusione individuate dalla prassi e dalla giurisprudenza e, in particolare, quella relativa ai beni acquistati per usucapione. Secondo la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 78/2003, in caso di rivendita di tali beni risulterebbe impossibile determinare un termine iniziale da cui far decorrere il quinquennio ed anche ove ciò sia possibile, la decorrenza dei termini dell’usucapione risulterebbe di per sé incompatibile con l’intento speculativo sanzionato dalla tassazione della plusvalenza.
Nel caso di rivendita di fabbricati e terreni agricoli entro i cinque anni, la plusvalenza sarà determinata dalla differenza tra il prezzo di vendita ed il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del fabbricato ceduto, aumentato di ogni altro costo relativo allo stesso (come, ad esempio, il pagamento dell’onorario notarile per l’atto d’acquisto) purché regolarmente documentati.
Nel caso di alienazione di terreni edificabili o lottizzati, viene in rilievo quanto disposto dall’art. 68, 2° comma TUIR, secondo il quale il calcolo della plusvalenza tiene conto della differenza tra il prezzo di vendita e il costo fiscalmente riconosciuto, con questo intendendosi:
Per i terreni lottizzati:
- se acquistati a titolo oneroso oltre i cinque anni dalla data di lottizzazione, si fa riferimento al valore normale del terreno al quinto anno anteriore (cfr. art. 68 co. 2 TUIR);
- se acquistati a titolo oneroso entro i cinque anni dalla data di lottizzazione, si guarda al prezzo d’acquisto;
- se acquistati a titolo gratuito, il costo si determina tenendo conto del valore normale del terreno alla data di inizio della lottizzazione.
Per i terreni non lottizzati, quindi anche per quelli edificabili:
- se acquistati a titolo oneroso, si fa riferimento al prezzo d’acquisto aumentato di ogni costo connesso e rivalutato secondo gli indici ISTAT;
- se acquistati a titolo gratuito, il costo di acquisto sarà quello indicato nella dichiarazione di successione o nell’atto di donazione;
In tutti i casi sopra evidenziati la plusvalenza verrà tassata nell’ambito della dichiarazione dei redditi, secondo le aliquote ordinarie IRPEF stabilite in funzione del reddito complessivo del venditore (si consideri che l’aliquota più bassa è attualmente fissata al 23%), salvo quanto si dirà ora.
Una prima eccezione riguarda la plusvalenza nella cessione di terreni (siano essi agricoli o edificabili) dove il costo fiscalmente riconosciuto così come sopra individuato nei vari casi può essere sostituito dalla rivalutazione effettuata da un perito, purché il venditore che richieda tale rideterminazione del costo paghi un’imposta sostitutiva, con la legge di bilancio 2019 le aliquote delle imposte sostitutive vengono differenziate e aumentate all’11 %per le partecipazioni qualificate e al 10% per le partecipazioni non qualificate e per i terreni. (la legge finanziaria del 2019 ha previsto la possibilità di pagare l’imposta sostitutiva in un’unica soluzione oppure in 3 tranches)
1a rata entro il 30.06.2019
2a rata entro il 30.06.2020 + interessi 3% annui calcolati dalla data di versamento della prima rata;
3a rata entro il 30.06.2021 + interessi 3% annui calcolati dalla data di versamento della prima rata.
Il valore così rideterminato costituisce il valore normale minimo ai fini del calcolo delle imposte e, quindi, anche della plusvalenza (normalmente il valore periziato sarà superiore a quello d’acquisto così riducendo l’importo della plusvalenza prodotta). Occorre precisare che ove si intenda cedere il terreno ad un prezzo inferiore rispetto al valore rivalutato, il venditore sarà soggetto all’imposizione della plusvalenza secondo le regole ordinarie, decurtando quanto pagato a titolo di imposta sostitutiva.
Una seconda e rilevante eccezione è quella introdotta dall’art. 1, comma 476 della l. 266/2005 (cd. legge finanziaria). In particolare, questa trova applicazione nel caso di plusvalenza generata dalla alienazione di beni immobili (fabbricati o terreni agricoli) acquistati o costruiti da non più di cinque anni. Ma di cosa si tratta?
Come pagare la plusvalenza.
Vi sono due momenti in cui si può pagare la plusvalenza, vediamo le due ipotesi:
- È al momento dell’atto di alienazione, il venditore ha la facoltà di richiedere al notaio rogante l’applicazione di un’imposta sostitutiva con aliquota al 26% Il notaio provvederà a calcolare il valore dell’immobile, i costi aggiuntivi ed eventuali costi detraibili, ed a determinare la plusvalenza, come anche l’importo della tassazione. Il notaio provvederà anche a versare la somma dovuta, ed a comunicare tutti i dati riguardanti la cessione all’Agenzia delle Entrate.
- Pagarla in sede di dichiarazione dei redditi secondo le aliquote ordinarie.
Occorre quindi che il venditore dichiari espressamente di voler esercitare tale opzione a seguito della quale, l’imposta verrà incassata direttamente dal notaio e immediatamente versata al fisco in via telematica. Il Notaio non ha alcun potere in ordine alla determinazione e alla verifica della base imponibile, la quale dovrà risultare dalla dichiarazione fornita dal venditore stesso. Esercitata tale opzione, al Notaio non spetta altro che ricevere dal venditore la provvista e inserire nell’atto la dichiarazione del venditore, relativa al pagamento dell’imposta, e provvedervi direttamente.
Calcolo della plusvalenza.
Per calcolare il costo della tassazione da pagare si deve non solo conoscere il maggior prezzo tra l’acquisto e la vendita ma bensì tutte le spese sostenute e i costi inerenti all’acquisto.
La possibilità di detrarre questi costi è stata introdotta dall’Articolo 68 comma 1 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi:
“Le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 67 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo”
L’articolo 68 non specifica quali costi possono detrarsi, dice solo che si tratta di spese attinenti all’immobile.
In pratica, però, i costi inerenti includono tutte le spese sostenute per l’acquisto dell’appartamento, le spese di costruzione, ristrutturazione ecc. Ti elenchiamo subito tutti questi costi in modo più preciso, in modo da farti capire bene cosa puoi detrarre dalla plusvalenza immobiliare.
Spese detraibili.
Una prima categoria di costi che puoi detrarre dalla plusvalenza immobiliare è data dagli oneri fiscali che hai sostenuto per acquistare l’appartamento che oggi stai rivendendo.
- l’imposta di registro
- l’IVA
- eventuali imposte ipotecarie e catastali
ed in genere qualsiasi altra imposta che hai pagato all’atto dell’acquisto.
Un’altra categoria di costi che puoi detrarre dalla plusvalenza immobiliare è dato da tutte le spese notarili che hai sostenuto per l’acquisto dell’appartamento. Parliamo dei costi che hai pagato per stipulare il compromesso di vendita, e per il rogito, ma anche di qualsiasi altro tipo di costo che hai sostenuto per i servizi del tuo notaio. Le spese dell’agenzia immobiliare possono essere detratte ma solo quelle relative all’acquisto e non quelle sostenute per la vendita.
Qui devi fare attenzione, fatti rilasciare una regolare fattura sia dal notaio che dall’agenzia immobiliare.
Altra categoria che puoi detrarre sono i lavori di ristrutturazione eseguiti alla proprietà. Se ristrutturi o effetti interventi di manutenzione straordinaria, in realtà produci un valore aggiuntivo, ed acquisti servizi da tante altre persone: muratori, piastrellisti, elettricisti ed altri. Questo valore aggiuntivo ti permette di chiedere un prezzo di vendita superiore, poiché il tuo appartamento ha qualcosa che non aveva prima: bagni nuovi, degli infissi nuovi, un impianto elettrico fotovoltaico o altro.
Tutte le spese che contribuiscono ad aumentare il valore del tuo immobile apportando miglioramenti concreti sono detraibili dalla plusvalenza immobiliare. Si tratta principalmente delle spese di ristrutturazione, e di manutenzione straordinaria.
Esempio pratico:
Immaginiamo che tu nel 2017 acquisti casa ad un prezzo di 180.000 Euro, che spenda tra imposta e notaio 5.000 Euro, che esegui lavori di ristrutturazione per 15.000 Euro e che rivenda il tuo appartamento nel 2019, ad un prezzo di 220.000 Euro. La plusvalenza dalla vendita del tuo immobile è pari a 20.000 Euro. Questa somma sarà tassata in misura del 26%, quindi dovrai versare 4.000 Euro in tasse.
Per approfondimenti scrivi a assistenza@bstudioimmobiliare.it
Alessandra
su ha detto
Facendo riferimento al caso da voi esposto sopra volevo sapere se il costo di ristrutturazione sostenuto di 15000 posso posso utilizzarlo anche come detrazione fiscale per ristrutturazione del 50 % avendo fatto apposito bonifico oppure no
Eros
su ha detto
Vorrei sapere se il debito contratto dal venditore nei confronti del condominio (€ 18.000) e pagato da me acquirente per far cancellare la procedura esecutiva può essere considerato come costo inerente, così come il costo sopportato per l’acquisto del mobilio rimasto ( € 12.000).
GRAZIE
B Studio Immobiliare
su ha detto
Le spese a miglioria dell’immobile possono essere utilizzate per ridurre la plusvalenza, compreso spese condominiali straordinarie documentate.
Tony
su ha detto
Facendo riferimento al caso da voi esposto sopra volevo sapere se il costo di ristrutturazione sostenuto di 15000 posso posso utilizzarlo anche come detrazione fiscale per ristrutturazione del 50 % avendo fatto apposito bonifico oppure no.
Si attende risposta
B Studio Immobiliare
su ha detto
Un soggetto privato che vende un immobile prima dei cinque anni deve pagare la plusvalenza da cui potrà scontare le spese sostenute per l’acquisto e le migliorie apportate. Inoltre se dichiarerà in sede di atto notarile la volontà di non cedere le detrazioni potrà anche beneficiare delle agevolazioni al 50% o al 65%.
Pier
su ha detto
Se la vendita è effettuata da una società immobiliare? Valgono sempre i 5 anni? Si possono detrarre i costi di notaio, agente, tassa di registro e ristrutturazione?e soprattutto come viene calcolata la plusvalenza?
B Studio Immobiliare
su ha detto
La tassazione per attività imprenditoriale genera una plusvalenza a cui si applica il reddito di impresa.
Pierpaolo
su ha detto
Grazie per la risposta! Ma dalla plusvalenza si possono detrarre i costi sopra descritti?
B Studio Immobiliare
su ha detto
I costi da lei elencati si possono detrarre. Il reddito che ne deriverà verrà cumulato al suo reddito di impresa.
Roberto
su ha detto
Buonasera,
La provvigione pagata all’agente immobiliare per la vendita dell’immobile non può dunque rientrare tra i costi sostenuti? Perché viene considerata solo quella relativa all’acquisto?
Grazie
B Studio Immobiliare
su ha detto
La mediazione relativa all’acquisto può essere utilizzata mentre per la vendita, nonostante ci siano diverse interpretazioni, noi ci basiamo alle indicazioni della Suprema Corte che fa propria l’impostazione per la quale “per costi inerenti al bene” rilevano essenzialmente le spese incrementative, precisando che le medesime sono “quelle spese che determinano un aumento della consistenza economica del bene o che incidono sul suo valore nel momento in cui si verifica il presupposto impositivo”. Pertanto non possono essere incluse tra le spese incrementative quelle che non apportano maggior consistenza o maggior valore all’immobile, perché attengono solo alla manutenzione e/o alla gestione del bene.
Federico Morato
su ha detto
Buongiorno,
secondo questa interpretazione le spese condominiali e di bollette non si potranno considerare come costo sostenuto ai fini del calcolo della plusvalenza, ma ad esempio il progetto tecnico su cui hanno lavorato le imprese per la ristrutturazione e l’imposta sostitutiva pagata all’atto della contrazione del mutuo sì. E’ corretto?
B Studio Immobiliare
su ha detto
Le spese sostenute per tutti i professionisti riguardante i progetti volti
al miglioramento della proprietà, rientrano nella casistica, anche le spese
condominiali straordinarie possono essere inserite nel calcolo, mentre le
bollette delle utenze no, anche l’imposta sostitutiva pagata al momento
della stipula del mutuo no, si può calcolare solo l’imposta di registro
relativa all’acquisto o l’IVA in caso di acquisto da figura giuridica e le
eventuali imposte ipotecarie e catastali.
Marco
su ha detto
Buongiorno, io dovrei vendere un appartamento che ho poi anche arredato a nuovo comprensivo di elettrodomestici. Le spese per arredo possono essere inserite nel calcolo della plusvalenza ? Inoltre ho sostenuto delle spese legali perché era abusivamente occupato da una persona senza titolo, le spese legali per lo sfratto sono anch’esse inseribili nel calcolo della plusvalenza ?
Grazie
B Studuio Immobiliare
su ha detto
Purtroppo devo darle brutte notizie, sia gli arredi che i costi legali per lo sfratto non rientrano nelle spese previste per il calcolo della plusvalenza.
Non possono, essere incluse le spese che riguardano solo la manutenzione e/o la buona gestione del bene, ma meramente le spese incrementative.
Marco
su ha detto
Buonasera, ho svolto dei lavori di abbellimento su un immobile che devo rivendere ( pittura interna ed esterna , cartongesso, pulizia tetto), nella fattura devono essere specificato anche i dati catastali oppure basta l’indirizzo dell immobile e i dati del Propietario?
Essendo una semplice Cil ( quindi senza pratiche edilizie) ma vendo creato valore, ho diritto alla detrazione ai fini del calcolo della plusvalenza?
In ultimo vi chiedo se gli interessi del mutuo e le spese di perizia e istruttoria possano essere detraibili, grazie
Marco
su ha detto
Buongiorno,
le migliorie apportate all’immobile come spese di manutenzione etc. se sostenute da un familiare convivente (Es. un fratello ) rientrano tra le spese incrementative?
Grazie
Marco
ago
su ha detto
nel calcolo della plusvalenza sui terreni edificabili si può detrarre l’ICI e l’IMU rivalutata in base agli indici ISTAT ?
Giuseppe
su ha detto
Buonasera,
volevo chiedervi se a detrazione nel calcolo plusvalenze ci sono da inserire
oltre all’iva, anche le cancellazioni ipotecarie già sostenute ed i costi notarili
grazie,
Pasquale
su ha detto
Buongiorno, un fabbricato ereditato a seguito di successione viene ristrutturato mediante demolizione e ricostruizione, usufruendo del superbonus 110:% mediante cessione del credito di imposta alla banca. Il fabbricato ricostruito viene venduto prima del decorso di 5 anni. Si chiede se ai fini del calcolo della plusvalenza della vendita, i citati costi di ristrutturazioni possono essere portati in detrazione. Grazie
Federico
su ha detto
Buongiorno,
in caso di assegnazione all’asta, le spese del professionista delegato possono essere portate in detrazione per il calcolo della plusvalenza?
Grazie
masaccio castellazzo
su ha detto
buon giorno,
dai vari commenti sulle spese detraibili per il calcolo della plusvalenza non ho ben capito se le spese straordinarie del condominio possono essere detratte!! mi potete dare una risposta sicura? grazie Castellazzo
Emanuela
su ha detto
buongiorno,
per costo del notaio da detrarre nel calcolo della plusvalenza 2° casa, si intende imponibile + iva e contributo CNN pagati dal privato ?
grazie
Pierpaolo
su ha detto
caso concreto, immobile acquistato nel 2021 a € 101.000,00, venduto nel 2022 a scomputo. € 50.000 di acconto e i restanti €70.000,00 in comode rate mensili da € 600,00. si paga plus valenza dato che sarà generata solo a conclusione delle rate e oltre i 5 anni? la tassazione non è considerata su quanto realmente incassato? ovvero principio di cassa?
Paolo Branda
su ha detto
Buongiorno. Vorrei esporre un caso particolare. Mia figlia e suo cugino hanno acquistato un immobile accatastato come unità collabente. Dopo alcuni mesi prima ancora di variare l accatastamento per trasformare in civile abitazione è stato dato in comodato d uso gratuito a un familiare stretto che ha preso la residenza potendo usufruire degli spazi già adatti all’abitazione. Ora prima dei 5 anni dall’acquisto si è deciso di vendere l’immobile che è stato regolarmente accatastato passando a unità di civile abitazione. Il familiare che è il padre di un cointestatario e anche zio in primo grado dell’altro cointestatario alla data della prevista vendita vi ha risieduto per oltre il 50% del tempo intercorso tra acquisto e vendita. Si ha diritto all’esenzione delle plusvalenze? Nonostante la residenza e l’effettivo utilizzo sia avvenuto quando ancora l’immobile era collabente? Grazie per la vostra risposta
daniel
su ha detto
Buongiorno, ci deve essere una pratica di edilizia aperta per poter usufruire delle detrazioni ?
Gabriele
su ha detto
Buongiorno, se rimborso nel 2023 ad un condomino spese per lavori urgenti di straordinaria amministrazione al tetto da lui sostenuti nel 2020 li posso portare in deduzione dalla plusvalenza di rivendita infraquinquennale? Grazie
Giovanni
su ha detto
Salve.
Al termine dell’articolo viene riportato l’esempio della detrazione in accredito.
Lo stesso discorso vale anche per lavori in corso d’opera?. Mi spiego meglio.
Supponendo che, l’immobile di proprietà abbia una differenza tre acquisto e vendita di 40.000.
Quindi 160.000 venduto a 200.000 “facendo i conti della serva, senza costi notarili, ecc.” Successivamente dovendo riacquistare a 170.000 potrei detrarre subito dopo il rogito i 30.000 restanti per la ristrutturazione. Oppure come mi pare di capire sull’esempio, l’imposta si recupera in detrazione nel successivo acquisto?
Ivano
su ha detto
Salve, le spese di agenzia che ha seguito l’asta per mio conto sono detraibili per il calcolo della plusvalenza?
Manuela
su ha detto
Buongiorno Le chiedevo se le fatture che si possono detrarre , andando così a diminuire la plusvalenza , si intendono con importi Iva compresa o viene considerato solo l’imponibile?
Marco
su ha detto
Posso detrarre il costo dei materiali edili e rivestimenti acquistati anche se non ho effettuato la ristrutturazione?
Filippo di maggio
su ha detto
Buonasera le spese di ristrutturazione per essere defalcate dalla plusvalenza deve essere effettuate dopo l’atto di acquisto o anche prima ? perchè io avevo il possesso al compromesso ed ho effettuato i lavori prima dell’atto